La polizza a copertura dell’attività degli Amministratori, Sindaci, Revisori e Funzionari, cd. Assicurazione D&O, copre i rischi dei soggetti definiti come Assicurati che ricoprono l’incarico di:
Amministratore,
Sindaco,
Direttore Generale,
Direttore Dirigente o Dipendente con deleghe speciali da parte del consiglio di amministrazione,
Consigliere di Amministrazione,
Consigliere di Sorveglianza,
Componente dell’Organismo di Vigilanza o del Comitato di controllo sulla gestione della Società,
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
Dipendente responsabile della sicurezza,
Dipendente Responsabile per la privacy,
altre cariche sostanzialmente sostanzialmente equivalenti a queste elencate.
Affinché si parli di un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza occorra che uno o più soggetti Assicurati di cui sopra abbia avuto un comportamento professionale “colposo” e che quindi abbia agito con negligenza e/o imprudenza e/o imperizia nello svolgimento delle sue funzioni. La colpa rilevante ai fini di un’Assicurazione D&O potrà essere “lieve” o “grave”. Il comportamento doloso o fraudolento viene escluso dalla copertura. Inoltre l’Assicurato, col suo comportamento colposo, dovrà violare norme di diritto civile e di diritto societario. Resta invece esclusa la garanzia per violazione di norme penali e di diritto amministrativo.
Tale comportamento colposo dovrà a sua volta generare un reclamo e per tale si intende una comunicazione scritta fatta ad uno degli Assicurati nella quale si sostiene di aver violato norme di diritto civile e/o societario anche senza una formale richiesta di risarcimento. Inoltre per reclamo si intende anche una comunicazione oggetto di una inchiesta giudiziaria sempre per presunti comportamenti colposi. Per reclamo ancora si intende anche l’atto di citazione inviato e notificato ad uno dei soggetti assicurati nei quali viene sostenuto che l’assicurato abbia commesso un atto non conforme e pertanto fonte di responsabilità civile.
La polizza copre i reclami che possano pervenire direttamente ai singoli soggetti assicurati e/o alla Società che risponde per conto degli Assicurati.
L’Assicurazione D&O copre i danni civilmente quantificabili che uno dei soggetti assicurati è condannato a risarcire a seguito di sentenza (o atti equiparati come il lodo arbitrale), oppure di transazione – previo consenso della Compagnia di Assicurazioni.
Inoltre l’Assicurazione D&O copre anche i costi di difesa affinché l’Assicurato o la Società possa gestire il reclamo ricevuto. Inoltre gli Assicuratori coprono i costi di difesa anche per i casi di accuse di comportamenti dolosi o fraudolenti sempre se le inchieste vengano chiuse senza accuse verso l’Assicurato oppure che i procedimenti terminino con proscioglimento o assoluzione, ecc.
I costi di difesa possono possono essere coperti fino al 25% del massimale di Responsabilità Civile.
Spesso la responsabilità civile viene estesa in un solo tempo a più soggetti responsabili che devono rispondere solidalmente tra loro. La polizza D&O potrebbe (uso il condizionale in quanto la Compagnia di assicurazione potrebbe includere od escludere la copertura della responsabilità solidale) coprire anche la quota di altri soggetti responsabili.
L’Assicurazione D&O normalmente viene stipulata dalla Società la quale risulta contraente e quindi gli assicurati sono i soggetti di cui sopra. E’ possibile in taluni casi che la D&O venga stipulata direttamente dall’Assicurato ad es dal Revisore, l’Amministratore Unico, ecc.
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Le predette informazioni hanno solo una finalità divulgativa. Leggere attentamente il fascicolo informativo prima della sottoscrizione della polizza.