L’attuale Assicurazione professionale Avvocati

Il D.M. 22/09/2016

Nuova Assicurazione professionale Avvocati Dall’11/10/2017 le polizze professionali per gli avvocati sono adeguate alle disposizioni del Decreto del Ministero della Giustizia del 22/09/2016. Tale decreto è intitolato “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato“.

In merito all’oggetto della copertura assicurativa l’art. 1 del predetto decreto dispone importanti precisazioni come segue.

Cosa copre la polizza

Nuova Assicurazione professionale Avvocati: copertura per tutti i danni che l’avvocato dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale.

Tipo di danno coperto

Nuova Assicurazione professionale Avvocati: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

Colpa Grave

Nuova Assicurazione professionale Avvocati: inclusa in copertura.

Chi viene coperto

Vengono coperti i Terzi, i Clienti e non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell’assicurato.

Cosa si intende per responsabilità professionale

a) l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

Collaboratori e sostituti

Sono coperti i fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

Documenti e Titoli

Viene coperta la responsabilità da custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

Responsabilità solidale

Dovrà essere coperta salvo il diritto di regresso degli Assicuratori

Retroattività e postuma

Le polizze dovranno avere retroattività illimitata e postuma decennale per cessazione dell’attività

Nuova Assicurazione professionale Avvocati: Massimali minimi

Di seguito sono riportati i massimali minimi concedibili in relazione al fatturato dell’Avvocato e alla sua organizzazione come Ditta Individuale o Società/Studio Associato

Cat.

Fascia di rischio

Massimale minimo

A Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00 Euro 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
B Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000,00 e non superiore a euro 70.000,00 Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
C Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00 Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
D Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00 Euro 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 2.000.000,00 per anno assicurativo
E Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00 Euro 2.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 4.000.000,00 per anno assicurativo
F Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo

Note sulle coperture assicurative

In presenza di franchigie e scoperti, l’assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

E’ facoltà delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all’art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.