La legge Gelli–Bianco in vigore dal 01/04/2017 rende obbligatoria la polizza rc professionale per tutti i medici.
Dopo un lungo percorso legislativo durato oltre un anno, solo il 28 febbraio 2017 il Parlamento ha emanato la legge 24/2017 cd. Legge Gelli-Bianco. Tanto attesa dal settore sanitario la legge porta molteplici innovazioni in tutto il comparto della Responsabilità Civile delle professioni sanitarie (quindi Medici ed anche personale sanitario non medico). In particolare impone ad ogni struttura sanitaria ed ad ogni “esercente la professione sanitaria” di stipulare una polizza professionale.
In questo articoli tratteremo solo dell’obbligo a stipulare che riguarda i Medici e il personale sanitario non Medico.
La polizza rc professionale obbligatoria per i Medici (e non)
Proprio nell’art. 10 della legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) viene disciplinato ad ampio raggio l’obbligo di assicurazione del comparto sanitario.
In particolare nel punto 2 viene riportato quanto segue.
“Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189”
In pratica, a parte i rimandi alle diverse leggi che determinano una lettura non immediata del testo, l’articolo ci dice che se il Medico svolge la sua attività in libera professione “al di fuori delle strutture” è obbligato a stipulare una polizza a copertura del rischio professionale.
Il punto 3 dell’articolo 10 della legge Gelli-Bianco
Inoltre l’art. 10 continua col punto 3 che dispone quanto segue. “Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.”
Il testo ora è più scorrevole e obbliga tutti i medici a prescindere dall’inquadramento di dotarsi di una copertura assicurativa per la sola colpa grave. Tali medici in questo caso dovranno prestare la propria attività in una struttura sanitaria. Viene sottolineato che il costo della polizza deve essere sostenuto personalmente da ogni medico: pertanto sembra che la struttura anche volendo non potrà farsi carico di tale onere economico.
Polizza professionale obbligatoria per tutti
Inoltre in tale punto 3 della legge Gelli-Bianco non si fa alcuna differenza di tipologia di struttura e di inquadramento. Pertanto o il medico è un libero professionista oppure dipendente di qualsivoglia struttura pubblica, privata, accreditata, in ogni caso se presta la sua opera per la stessa dovrà necessariamente munirsi di un adeguata polizza rc professionale. Tale polizza dovrà essere limitata alla colpa grave.
Concludendo la legge fissa un bipartizione tra le polizze professionali. Per chi presta la propria opera nel suo studio privato occorre che stipuli una polizza professionale con copertura per colpa lieve e grave . Chi presta la propria opera in una struttura (ospedale, clinica, casa di cura, centro di analisi) dovrà dotarsi di una polizza a copertura della sola colpa grave.