La polizza professionale a tutela della delicata professione del consulente del lavoro tutela il patrimonio personale del professionista da una richiesta di risarcimento da errore professionale. Le polizze rc professionali per consulenti del lavoro coprono la totalità delle attività consentite dalla normativa attuale, (cd polizze “All Risks”). In sostanza viene compreso in garanzia tutto quanto consentito dalla legge e regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, tranne quanto espressamente escluso o limitato nella polizza stessa.
Attività coperte
In concreto, le attività che normalmente vengono coperte sono:
- gestione della contabilità, profili economici-giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che un rapporto di lavoro comporta all’azienda;
- assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro;
- assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli istituti previdenziali, assicurativi e ispettorati del lavoro;
- CTU e CTP;
- contenzioso tributario;
- consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali
- trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- certificazione tributaria;
- conciliazione e arbitrato nell’ambito delle controversie di lavoro;
- asseverazione della regolarità normativa dei rapporti di lavoro.
- amministrazione condominiale.
Inoltre, generalmente le polizze comprendono in copertura anche la responsabilità civile derivante dalla conduzione dello studio professionale.
Le attività esercitate dal Consulente del lavoro trovano copertura solo ove viene imputato per queste un relativo fatturato. Pertanto in fase precontrattuale occorre indicare la specifica del fatturato: quanto è relativo per la contabilità e la consulenza fiscale, quanto per la consulenza del lavoro, quanto per le attività di sindaco, revisore, amministratore e anche per l’attività davanti alle commissioni tributarie.
Se tale dato viene richiesto come necessario, una eventuale omissione dell’indicazione della corretta composizione del fatturato potrebbe menomare la prestazione assicurativa in caso di sinistro.
Da dicembre 2014 il legislatore ha portato il massimale per la polizza del del visto di conformità a € 3.000.000 (dal precedente che corrispondeva a € 1.033.000,00).
Retroattività
Garanzia fondamentale, inoltre, nelle polizze in regime claims made è la retroattività. Dovrebbe essere pari al numero di anni di attività esercitati. Con la retroattività la polizza è operante anche per la responsabilità civile derivante da fatti professionali svolti nel passato, ma che al momento della stipula non abbiano generato nulla di “noto”. Quando si sta per stipulare un’assicurazione rc professionale per consulenti del lavoro tra i diversi elementi da considerare come massimale, esclusioni, franchigie e scoperti, limiti e sottolimiti di indennizzo, bisogna prestare attenzione alla cd. retroattività (chiamata anche pregressa) della copertura assicurativa. In sostanza, la polizza professionale stipulata oggi dà copertura anche alle prestazioni professionali svolte nel passato.
Come funziona
Gli anni di retroattività concessi dalla Compagnia ci dicono fino a che data nel passato i fatti professionali sono coperti. Esempio: oggi 02.01.2015 stipulo una polizza professionale per consulente del lavoro con 5 anni di retroattività; ciò significa che avrò copertura assicurativa per i fatti professionali posti in essere nel passato al massimo fino al 02.01.2010.
Non tutti i fatti professionali posti in essere prima di stipulare la polizza possono essere coperti, infatti, le polizze non rendono operativa la retroattività quando tali fatti passati hanno generato già una richiesta di risarcimento oppure hanno generato una cd. circostanza nota. La circostanza nota è un fatto o un atto oggettivamente noto al consulente del lavoro che verosimilmente potrebbe generare una futura richiesta di risarcimento.
Pertanto, sia per le richieste di risarcimento che per le circostanze note già in essere prima della stipula della polizza professionale, sebbene questa sia retroattiva, non ci sarà copertura assicurativa.
Obbligatorietà
La polizza rc professionale per Consulente del Lavoro è stata resa obbligatoria dal legislatore da Agosto 2013.
Estensioni ed esclusioni
Come prima anticipato le polizze rc professionali per consulenti del lavoro appartengono normalmente alla categoria cd. All Risks e inoltre presentano diverse estensioni o esclusioni alle quali occorre prestare attenzione.
Estensioni
In merito alle estensioni ci sono Compagnie che le includono automaticamente in polizza ed altre che invece necessitano di una espressa richiesta da parte del contraente.
Di seguito ne elenchiamo le più rilevanti:
- copertura per attività di libera docenza;
- copertura per attività di conduzione dello studio professionale;
- copertura per l’attività di mediatore per la conciliazione;
- copertura per violazione della normativa della privacy;
- copertura per violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro (d. lgs. 81/2008);
- copertura per danni da cessazione o interruzione di attività economica;
- Sindaco e/o Revisore;
- visto di conformità.
Esclusioni
In merito alle esclusioni più frequenti la polizza non sarà operante per:
- le richieste di risarcimento già pervenute o circostanze note già conosciute prima della stipula della polizza;
- per attività svolte da coloro che non sono iscritti all’albo o sono sospesi o cancellati;
- per attività non consentite dalla normativa vigente al professionista;
- dolo dell’assicurato;
- richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza non più rinnovata.