Per professionisti che operano nel campo del verde intendiamo i dottori agronomi e dottori forestali, gli agrotecnici e i periti agrari. Le polizze professionali per tali professioni sono strutturate secondo lo schema classico della garanzia all risks: è compresa in copertura di polizza l’intera attività consentita dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione come:
– l’art. 2 della legge 152/1992 che disciplina l’attività dei dottori agronomi e dottori forestali
– la legge 251/1986 che disciplina l’attività degli agrotecnici ed agrotecnici laureati
– la legge 434/1968 che disciplina l’attività dei periti agrari
Tali polizze rc professionali sono state rese obbligatoria dal legislatore da Agosto 2013. L’obbligatorietà della copertura assicurativa è stata sancita col DPR 137/2012 del 07.08.2012. In un primo momento l’obbligatorietà della copertura fu fissata nell’agosto 2012. Alcune cause dovute all’organizzazione da parte degli ordini professionali e comunque ai tempi molto ristretti per l’adeguamento hanno indotto il legislatore a prorogare l’obbligo alla stipula della polizza ad Agosto 2013.
L’obbligatorietà della polizza professionale ha portato da un lato gli stessi Ordini professionali a stipulare convenzioni con diversi Broker o Agenzie di Assicurazione e dall’altro ha portato, nel mercato delle polizze non convenzionate, ad un lieve abbassamento dei premi di polizza in particolar modo per le polizze che coprono i professionisti con bassi fatturati (fino a € 25/30.000,00 all’anno).
Le offerte da parte delle Compagnie sono aumentate in vista dell’obbligatorietà della polizza. Nel corso degli ultimi anni sono entrati in Italia operatori stranieri sempre in maniera più diffusa affiancandosi alle Compagnie Italiane, queste ultime normalmente si posizionano a livelli tariffari più elevati rispetto alle Compagnie straniere.
Quando si sta per stipulare un’assicurazione rc professionale per i professionisti che operano nel campo del verde come Agronomi, Agrotecnici, Periti Agrari, tra i diversi elementi da considerare come massimale, esclusioni, franchigie e scoperti, limiti e sottolimiti di indennizzo bisogna prestare attenzione alla cd. retroattività (chiamata anche pregressa) della copertura assicurativa. In sostanza la polizza professionale stipulata oggi dà copertura anche alle prestazioni professionali svolte nel passato.
Come funziona. Gli anni di retroattività concessi dalla Compagnia ci dicono fino a che data nel passato i fatti professionali sono coperti. Esempio: oggi 02.01.2015 stipulo una polizza professionale per Dottore Agronomo con 6 anni di retroattività: ciò significa che avrò copertura assicurativa per i fatti professionali posti in essere nel passato al massimo fino al 02.01.2009.
Non tutti i fatti professionali posti in essere prima di stipulare la polizza possono essere coperti, infatti le polizze non rendono operativa la retroattività quando tali fatti passati hanno già generato una richiesta di risarcimento oppure hanno generato una cd. circostanza nota. La circostanza nota è un fatto o atto oggettivamente noto che verosimilmente potrebbe generare una futura richiesta di risarcimento.
Pertanto sia per le richieste di risarcimento che per le circostanze note già in essere prima della stipula della polizza professionale, sebbene questa sia retroattiva, non ci sarà copertura assicurativa.
Premesso quanto sopra è doveroso aggiungere che le polizze professionali stipulate negli ultimi anni sono in regime “claims made”: la copertura opera per le richieste di risarcimento o circostanze note comunicate all’assicuratore durante il periodo di assicurazione per prestazioni professionali poste in essere nel periodo di retroattività o nel periodo di decorrenza della polizza. Se però dopo la scadenza della polizza vengono comunicate all’Assicuratore richieste di risarcimento o circostanze note queste non saranno più accolte se la polizza dopo la scadenza non sia stata rinnovata senza soluzione di continuità.
Pertanto è bene iniziare a stipulare la polizza professionale per l’agronomo, agrotecnico o perito agrario sin dal primo anno di inizio dell’attività e rinnovarla di anno in anno fino alla cessazione definitiva dell’attività professionale come nel caso del pensionamento.
In questo modo ci sarà sempre contestualità tra una polizza in corso ed una eventuale richiesta di risarcimento o circostanza note. Bisogna aggiungere che nel caso di cambiamento di assicuratore nel corso degli anni la polizza nuova dovrà prevedere una retroattività almeno pari a quella della polizza precedente tenendo sempre presente che il principio è quello di avere una retroattività corrispondente al numero di anni di precedente attività lavorativa sin da quando è stata iniziata.
Ferma la copertura appena descritta, le polizze all risks inoltre presentano diverse estensioni o esclusioni alle quali occorre prestare attenzione.
In merito alle estensioni ci sono Compagnie che le includono automaticamente in polizza ed altre che invece necessitano di una espressa richiesta da parte del contraente.
Di seguito ne elenchiamo le più rilevanti:
- copertura per attività di libera docenza;
- copertura per attività di conduzione dello studio professionale;
- copertura per l’attività di mediatore per la conciliazione;
- copertura per violazione della normativa della privacy;
- copertura per violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro (d. lgs. 81/2008);
- copertura per inquinamento accidentale comprese i costi per la bonifica;
- copertura in materia dei prodotti per igiene alimentare (d. lgs. 155/2007)
- copertura per certificazioni energetiche.
In merito alle esclusioni più frequenti la polizza non sarà operante per:
- le richieste di risarcimento già pervenute o circostanze note già conosciute prima della stipula della polizza;
- per attività svolte da coloro che non sono iscritti all’albo o sono sospesi o cancellati;
- per attività non consentite dalla normativa vigente al professionista;
- dolo dell’assicurato;
- richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza non più rinnovata;