L’assicurazione per l’R.S.P.P. – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – copre le attività svolte dal Professionista regolarmente abilitato ai sensi di legge nello svolgimento della delicata professione e tutela il patrimonio personale del professionista da una richiesta di risarcimento derivante da una errata prestazione professionale. L’impostazione delle polizze rc professionali per rspp è “All Risks”: viene coperta la totalità delle attività professionali consentite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, tranne ciò che viene espressamente escluso o limitato nella polizza stessa.
Ferma la copertura per l’insieme delle attività consentite dalla normativa in essere al Responsabile della Sicurezza a titolo esemplificativo e non limitativo sono comprese in copertura:
– consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
– incarichi di responsabile esterno al servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro (D.Lgs n.81/2008);
– individuazione dei fattori di rischio, valutazione del rischio – incendio, biologico, impianti elettrici, ecc., compresa la redazione del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.I.), individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
– elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
– elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
– mancato obbligo di proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
– mancato obbligo di partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica aziendale;
– mancato obbligo di fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 della Legge 81/2008;
– tenuta di Corsi di Formazione in materia di “anti-incendio”.
Le polizze ad oggi presenti sul mercato coprono l’attività svolta prendendo come riferimento ai fini della quotazione, principalmente il fatturato (oltre che sinistri e circostanze note).
Generalmente le polizze comprendono in copertura anche la responsabilità civile derivante dalla conduzione dello studio professionale e la cd. RCO che è la responsabilità civile che il professionista in qualità di datore di lavoro ha verso i suoi dipendenti.
Garanzia fondamentale inoltre nelle polizze in regime claims made è la retroattività concessa dalla Compagnia che dovrebbe essere pari al numero di anni di attività esercitata. Con la retroattività la polizza è operante anche per la responsabilità civile derivante da fatti professionali svolti nel passato, ma che al momento della stipula non abbiano generato nulla di “noto”.
Quando si sta per stipulare un’assicurazione rc professionale per Responsabile della Sicurezza tra i diversi elementi da considerare come massimale, esclusioni, franchigie e scoperti, limiti e sottolimiti di indennizzo bisogna prestare attenzione alla cd. retroattività (chiamata anche pregressa) della copertura assicurativa. In sostanza, la polizza professionale stipulata oggi dà copertura anche alle prestazioni professionali svolte nel passato.
Come funziona
Gli anni di retroattività concessi dalla Compagnia ci dicono fino a che data nel passato i fatti professionali sono coperti. Esempio: se oggi 02.01.2015 stipulo una polizza professionale con 5 anni di retroattività, ciò significa che avrò copertura assicurativa per i fatti professionali posti in essere nel passato al massimo fino al 02.01.2010.
Non tutti i fatti professionali posti in essere prima di stipulare la polizza possono essere coperti, infatti le polizze non rendono operativa la retroattività quando tali fatti passati hanno già generato una richiesta di risarcimento oppure hanno generato una cd. circostanza nota. La circostanza nota è un fatto o atto oggettivamente noto al Responsabile della Sicurezza che, verosimilmente, potrebbe generare una futura richiesta di risarcimento.
Pertanto sia per le richieste di risarcimento che per le circostanze note già in essere prima della stipula della polizza professionale (sebbene questa sia retroattiva) non ci sarà copertura assicurativa.
Premesso quanto sopra è doveroso aggiungere che le polizze professionali stipulate negli ultimi anni sono in regime “claims made”: la copertura opera per le richieste di risarcimento o circostanze note comunicate all’assicuratore durante il periodo di assicurazione per prestazioni professionali poste in essere nel periodo di retroattività o nel periodo di decorrenza della polizza. Se però dopo la scadenza della polizza vengono comunicate all’Assicuratore richieste di risarcimento o circostanze note, queste non saranno più accolte se la polizza dopo la scadenza non sia stata rinnovata senza soluzione di continuità.
Pertanto è bene iniziare a stipulare la polizza professionale per l’ RSPP sin dal primo anno di inizio dell’attività e rinnovarla di anno in anno fino alla cessazione definitiva dell’attività professionale come nel caso del pensionamento.
In questo modo ci sarà sempre contestualità tra una polizza in corso ed una eventuale richiesta di risarcimento o circostanza note. Bisogna aggiungere che nel caso di cambiamento di assicuratore nel corso degli anni la polizza nuova dovrà prevedere una retroattività almeno pari a quella della polizza precedente, tenendo sempre presente che il principio è quello di avere una retroattività corrispondente al numero di anni di precedente attività lavorativa sin da quando è stata iniziata.
Assicurazione responsabile della Sicurezza (RSPP) obbligatoria. La polizza rc professionale per l’RSPP è stata resa obbligatoria dal legislatore da Agosto 2013. Tale obbligatorietà della copertura assicurativa è stata sancita col DPR 137/2012 del 07.08.2012. In un primo momento l’obbligatorietà della copertura fu fissata nell’agosto 2012 e poi prorogata per cause dovute all’organizzazione da parte degli ordini professionali e comunque ai tempi molto ristretti per l’adeguamento all’obbligo di legge. Le offerte da parte delle Compagnie sono aumentate in vista dell’obbligatorietà della polizza. Nel corso degli ultimi anni sono entrati in Italia operatori stranieri in maniera sempre più diffusa, affiancandosi alle Compagnie Italiane notoriamente posizionate a livelli tariffari più elevati rispetto alle Compagnie straniere.