Polizza RC per Dipendente con Extramoenia

RC per Medico Ospedaliero Dipendente con Extramoenia

Esistono tipi di Assicurazione RC Professionale per medici che consentono di coprire insieme sia l’attività del medico in qualità di dipendente SSN e l’attività in libera professione in extramoenia.

Particolarità

L’attività ospedaliera è coperta anche per gli interventi chirurgici e solo per la colpa grave. L’attività in extramoenia viene coperta solo per l’ambulatorio, con copertura di colpa lieve e grave.

Il mercato ormai è da molti anni orientato ad assicurare i Medici dipendenti con intramoenia con polizze per la sola  colpa grave. La polizza che copre anche l’extramoenia consente di assicurare, quindi, anche le attività in libera professione fuori dall’ospedale e con propria partita iva.

Libera professione

In riferimento alla libera professione viene coperta l’attività esercitata dall’Assicurato al di fuori della Struttura Sanitaria Pubblica (attività extramuraria). La polizza interviene per ogni somma che il medico sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per un fatto colposo (lieve o grave), commessi nell’esercizio dell’attività professionale e nella conduzione del relativo studio o ambulatorio.

Libera professione in Extramoenia

Cosa è escluso dalla polizza

Sono escluse da tale copertura le attività invasive, le diagnosi prenatali, le mancate e/o tardive diagnosi prenatale, le ecografie prenatali, le diagnosi di tumore, le mancate e/o tardiva diagnosi di tumore, esercitate dall’Assicurato al di fuori della Struttura Sanitaria Pubblica.

Operatività territoriale delle garanzie

L’assicurazione vale per i Sinistri originati da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada, le Isole Vergini e i territori sotto la loro giurisdizione.

E’ tuttavia condizione essenziale per l’operatività dell’assicurazione che le pretese dei terzi danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia.

Gli Assicuratori pertanto non sono obbligati per Sinistri derivanti da richieste di risarcimento fatte valere in paesi diversi dall’Italia, salvo nei casi di delibazione secondo la legge italiana di sentenze di paesi diversi dall’Italia.

Tale polizza prevede un massimale di 5.000.000,00 €, una retroattività pari a 10 anni e non prevede franchigia.

Termini tecnici

Retroattività:  periodo antecedente alla data di stipula della polizza.

Massimale: Importo massimo che la Compagnia si impegna a pagare in caso di sinistro.

Franchigia:  Importo prestabilito che in caso di sinistro resta a carico dell’assicurato.

I premi variano a seconda delle specializzazioni partendo da un premio annuo di 749,00€.