Il D.M. 22/09/2016
Dall’11/10/2017 le polizze professionali per gli avvocati sono adeguate alle disposizioni del Decreto del Ministero della Giustizia del 22/09/2016. Tale decreto è intitolato “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato“.
In merito all’oggetto della copertura assicurativa l’art. 1 del predetto decreto dispone importanti precisazioni come segue.
Cosa copre la polizza
Nuova Assicurazione professionale Avvocati: copertura per tutti i danni che l’avvocato dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale.
Tipo di danno coperto
Colpa Grave
Chi viene coperto
Vengono coperti i Terzi, i Clienti e non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell’assicurato.
Cosa si intende per responsabilità professionale
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
Collaboratori e sostituti
Documenti e Titoli
Viene coperta la responsabilità da custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
Responsabilità solidale
Dovrà essere coperta salvo il diritto di regresso degli Assicuratori
Retroattività e postuma
Le polizze dovranno avere retroattività illimitata e postuma decennale per cessazione dell’attività
Nuova Assicurazione professionale Avvocati: Massimali minimi
Di seguito sono riportati i massimali minimi concedibili in relazione al fatturato dell’Avvocato e alla sua organizzazione come Ditta Individuale o Società/Studio Associato
Cat. |
Fascia di rischio |
Massimale minimo |
A | Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00 | Euro 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
B | Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000,00 e non superiore a euro 70.000,00 | Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
C | Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00 | Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
D | Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00 | Euro 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 2.000.000,00 per anno assicurativo |
E | Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00 | Euro 2.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 4.000.000,00 per anno assicurativo |
F | Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti | Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo |
Note sulle coperture assicurative
In presenza di franchigie e scoperti, l’assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.
E’ facoltà delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.
Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all’art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.