La polizza di tutela legale per il Medico consente di scegliere liberamente il Perito o l’Avvocato di fiducia per una controversia Penale, Civile o Amministrativa derivante dall’esercizio della professione. Normalmente le polizze di RC Professionale per medici contengono già una copertura per spese legali fino ad 1/4 del massimale della copertura di RC, ma tale copertura opera “fino a quando la Compagnia ne ha interesse”. Quindi nelle ipotesi di mancato intervento della Compagnia di RC, oppure di rifiuto da parte della Compagnia di RC di risarcire il danno se ad esempio ritiene che il sinistro non rientra in garanzia, di avviso di accertamenti tecnici non ripetibili (procedimento penale) ove il termine di presentazione è molto ristretto, il Medico dovrà incaricare un proprio avvocato di fiducia e nel caso anche un Consulente Tecnico di parte sostenendone personalmente i costi. Con un polizza di tutela legale affiancata alla RC Professionale tali spese legali possono essere risarcite quindi dalla Compagnia di Assicurazione.
Di seguito sono riportate le caratteristiche economiche e normative di una polizza di tutela legale attualmente diffusa sul mercato assicurativo che può essere stipulata per ogni tipo di specializzazione. I premi annuali si differenziano per la tipologia di inquadramento e se la professione viene svolte come medico generico o specialista. Il massimale assicurato è € 50.000,00.
Premi annuali |
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Medico Generico |
€ 140,00/anno |
Medico Dipendente / Intramoenia |
€ 250,00/anno |
Medico libero professionista |
€ 350,00/anno |
Quando interviene la copertura assicurativa
Procedimenti penali
La garanzia comprende la difesa dall’accusa di aver commesso un reato e l’assistenza di un avvocato nel caso in cui l’assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.). Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall’accusa di aver commesso un reato colposo o un reato doloso. La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna con efficacia di giudicato per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso, l’Assicurato è obbligato a rifondere alla Compagnia gli importi per spese legali già corrisposti.
La polizza opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL del personale degli Enti Pubblici o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente stipulata direttamente dall’assicurato e/o dall’ente di appartenenza.
Limitatamente all’ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, la Compagnia interverrà, anticipando le spese Legali/ Peritali, qualora a seguito della richiesta di patrocinio avanzata dall’Assicurato siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall’assicurato all’ente di appartenenza e quest’ultimo non abbia dato alcun riscontro.
Illeciti amministrativi
La garanzia comprende il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell’Assicurato.
Procedimenti civili di resistenza avverso richieste di risarcimento danni
La copertura opera esclusivamente in presenza di una polizza RC Terzi , ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 , comma 3, c.c.
Tutela legale per violazioni di norme specifiche
La copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell’Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi 81/08 (codice sicurezza del lavoro) e 196/03 (codice privacy).
Chiamata in causa della compagnia di RC Professionale
Massimale di copertura € 4.500,00 – Nel caso in cui l’Assicurato venga chiamato innanzi all’Autorità Giudiziaria Italiana a risarcire un danno (anche morale) in connessione con la Sua attività assicurata, e a condizione che la causa dell’azione sia coperta come sinistro dalla sua Assicurazione R.C. Professionale.
Controversie inerenti il rapporto di lavoro dipendente
Garanzia che interviene in caso di controversia del lavoratore dipendente con l’Ente di appartenenza nelle competenti sedi Massimale di copertura € 4.500,00.
Relativamente a tutte le coperture lo scoperto ammonta ad 10,00% ma non inferiore ad € 1.500,00 per assicurato e sinistro e viene detratto dalle spese legali sostenute