Assicurazione RC colpa grave per i Dipendenti Pubblici

L’organico degli Enti Pubblici (Comuni, Province, Regioni, altri enti pubblici) è formato da dipendenti, funzionari, amministratori, sindaci, consiglieri, assessori, dirigenti di vario genere, presidenti, segretari, capi dipartimenti, ecc. Tali soggetti nel loro quotidiano lavoro sono esposti a responsabilità per danni che possono essere causati dall’esercizio della loro funzione pubblica. Accertato con sentenza il nesso tra l’errore professionale e il danno causato a terzi e quindi la relativa responsabilità, il dipendente/amministratore pubblico è esposto a pagare tale danno con il proprio patrimonio personale quando c’è stata la cd. “colpa grave” ed il “dolo“.
Dal punto di vista assicurativo è possibile dare copertura alla Colpa Grave mentre il Dolo normalmente non è assicurabile.

Gli errori professionali possono essere il risultato di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi nell’esercizio delle funzioni pubbliche.

Il Dipendente/Amministratore pubblico potrà trovarsi obbligato a pagare all’Ente Pubblico ove presta servizio una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno oppure ad altri soggetti pubblici o privati che dimostrano di aver ricevuto un danno dal comportamento non conforme del Dipendente/Amministratore/Funzionario Pubblico.

In tale contesto interviene l’Assicurazione RC Patrimoniale che si sostiuisce al dipendente/amministratore pubblico nel pagamento della somma di denaro per la quale è obbligato a titolo di risarcimento verso l’Ente Pubblico o soggetto privato.

Quali sono i soggetti che normalmente stipulano una polizza RC Patrimoniale?

Per i Comuni: Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali e Circoscrizionali, il Segretario Generale, Dirigenti e Dipendenti Amministrativi, Dirigenti e Dipendenti Tecnici, i componenti del Collegio dei Revisori, gli Ufficiali di Polizia Locale

Per Province e Regioni: Presidenti, Assessori, Consiglieri Provinciali o Regionali, il Segretario Generale, Dirigenti e Dipendenti Amministrativi, Dirigenti e Dipendenti Tecnici, i componenti del Collegio dei Revisori, gli Ufficiali di Polizia Locale

Ospedali e ASL: Dirigenti Sanitari Medici e non Medici, Dirigenti Legali e Tecnici, Direttore Sanitario, Direttore Generale, Posizioni Oranizzative Tecniche, Membro del Collegio di direzione, Membro del Comitato Etico, Membro del CVS, Medico Legale.

Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza: Dirigenti Amministrativi, Prefettizi, Legali, Tecnici, Dirigenti Generali, Funzionari,  Capi di Gabinetto, Posizioni Organizzative Tecniche, Dipendenti Tecnici, Capi Dipartimento, Dipendenti Amministrativi.

Scuole ed Università: Rettore, ProRettore, Preside, Vice Preside, Direttore Didattico, Dipendenti Amministrativi e Tecnici, Segretari Amministrativi di Plesso, Insegnanti, Componenti di Commissione di Concorso.

Di seguito viene riportato un contenuto tipo dell’ “Oggetto dell’Assicurazione” in una polizza RC Patrimoniale:

L’assicurazione è prestata per la copertura della RESPONSABILITA’ CIVILE e professionale per PERDITE PATRIMONIALI cagionate a terzi derivanti da RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ed AMMINISTRATIVA – CONTABILE, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con COLPA GRAVE nell’esercizio delle proprie funzioni, compresa l’attività di gestione di valori e di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che gli Assicurati sono tenuti a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia. La Compagnia di Assicurazione si obbliga nei limiti dei massimali di garanzia, a tenere indenne l’Assicurato di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all’Ente presso il quale presta servizio, e/o ad altri soggetti terzi pubblici o privati, a seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni commessi con colpa grave a lui imputabili e connessi all’esercizio delle funzioni e/o della carica ricoperte presso l’Ente in cui presta servizio.

Nelle garanzie della polizza rientrano anche le responsabilità conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto e rapina.

Nel caso in cui terzi soggetti abbiamo ricevuto multe, ammende, sanzioni (amministrative, pecuniarie) per colpa grave del dipendente/dirigente pubblico, l’Assicurazione RC Patrimoniale darà adeguato ristoro all’Assicurato sostituendosi a quest’ultimo nel pagamento del risarcimento del danno.

Ma quanto costa una polizza rc patrimoniale?
Per avere un’idea del premio annuale riportiamo alcuni esempi:

CONSIGLIERI COMUNALI
massimale € 1.000.000,00
franchigia Zero
retroattività 10 anni
Premio annuale € 140,00

ASSESSORI
massimale € 1.000.000,00
franchigia Zero
retroattività 10 anni
Premio annuale € 230,00

SINDACO
massimale € 2.500.000,00
franchigia Zero
retroattività 5 anni
Premio annuale € 600,00

I premi annuali sono calcolati presupponendo che non vi siano sinistri e circostanze note pregresse.

Inoltre ai sensi dell’art. 3, comma 59, della Legge 244/2007 la polizza rc patrimoniale per la colpa grave stipulata dai singoli dipendenti, dirigenti, funzionari pubblici dovrà essere pagata integralmente e personalmente da ciascun assicurato non potendo addebitare il premio all’Ente Pubblico.

La polizza rc patrimoniale rispetta l’impostazione di una tradizionale polizza rc professionale in riferimento al regime “claims made” e le estensioni di copertura della retroattività e della postuma delle garanzie.

Pertanto se sottoscrivo una polizza rc patrimoniale con n.5 anni di retroattività vuol dire che le mie prestazioni professionali della mia funzione pubblica poste in essere fino a 5 anni prima della stipula della polizza sono coperte, sempre se non abbiano generato qualsiasi circostanza già nota di cui l’assicurato ne dovrebbe essere ragionevolmente a conoscenza. Le circostanze note sono tali se ragionevomente possono originare una richiesta di risarcimento danni.

Inoltre acquistando la postuma – se tale possibilità è concessa dalla Compagnia – per fine mandato, cessazione definitiva dell’attività non derivante da licenziamento, pensionamento, morte dell’assicurato, eventuali richieste di risarcimento notificate all’assicurato dopo la scadenza della polizza saranno coperte dalla polizza scaduta. Il numero di anni di postuma ci informa per quanti anni la Compagnia potrà accogliere eventuali richieste di risarcimento dopo la scadenza della polizza rc patrimoniale.