Polizza Organismo di Mediazione: inquadramento normativo
La delicata attività svolta dall’Organismo di Mediazione è disciplinata dal D. Lgs. 28 del 2010, dal D.M. 180 del 2010, dal D.M. 145 del 2011. Ai sensi dell’art. 4, punto 3, lettera b, del D.M. 222 del 2004 (Ministero della Giustizia) l’Organismo di Mediazione dovrà stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale che abbia un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per le “conseguenza patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione”.
Pertanto qualora vi sia un errore di natura professionale derivante dall’attività di mediazione la “polizza Organismo di Mediazione” interviene a coprirne i danni patrimoniali causati a terzi. Per Assicurato si intende sia l’Organismo di Mediazione quale persona giuridica e sia ogni singolo soggetto che su incarico dell’Organismo stesso sia debitamente abilitato a svolgere funzione di mediatore.
Fatti di dipendenti e collaboratori
La Polizza Organismo di Mediazione è operante anche per fatti illeciti che possono essere posti in essere da dipendenti o collaboratori dell’Assicurato di cui l’Assicurato ne debba rispondere per legge. Per i fatti dei dipendenti e dei collaboratori la polizza rc copre anche la responsabilità per dolo, oltre che per colpa, di questi.
Operatività della responsabilità solidale
La Polizza Organismo di Mediazione copre i danni di cui l’Assicurato debba rispondere solidalmente con altri responsabili. Pertanto gli Assicuratori pagheranno l’importo totale salvo il diritto di regresso per le quote degli altri responsabili.
Violazione Codice Privacy
La possibilità di arrecare danni per violazione di dati personali e/o anche sensibili genera relativa responsabilità civile e obbligo di risarcimento danni. La polizza tutela l’Assicurato anche da tali danni.
RC da Conduzione dello Studio
La Polizza Organismo di Mediazione copre eventuali danni (lesioni personali, morte, danneggiamento o distruzione di cose) che possono essere causati dalla conduzione locali adibiti a studio o ufficio dove viene svolta l’attività di Mediazione.
Perdita di documenti
Viene prestata copertura per eventuali smarrimenti o danneggiamenti o distruzione di documenti sia in formato cartaceo che informatico che siano stati affidati all’Organismo di Mediazione per lo svolgimento della sua regolare attività istituzionale.
Garanzia Postuma
Tale garanzia viene concessa qualora vi sia una cessazione definitiva e volontaria dell’attività dell’Organismo di Mediazione. La polizza opera qualora dopo la cessazione dell’attività professionale giunga un reclamo relativo al periodo di precedente attività. La postuma viene limitata nel tempo e normalmente per 2 o massimo 5 anni.
(Rif. Polizza Organismo di Mediazione)