Il regolamento attuativo del decreto Balduzzi che verrà emanato nei prossimi tempi (si spera nel corso del 2015) e il cui schema ha anche avuto parere favorevole dal Consiglio di Stato, delinea novità importanti in merito alle polizze di rc professionale medici. Emerge dagli atti la consapevolezza che ad oggi per alcune specializzazioni mediche o per determinati profili risulta difficile se non impossibile stipulare una polizza a tutela della professione.
Per porre rimedio a tale annosa difficoltà – ben nota a chi lavora nel mercato assicurativo di riferimento – è stata prevista la creazione di un Fondo rischi sanitari mutualistico alimentato dalle Compagnie di assicurazione e in parte dai Medici aderenti che possa dare copertura assicurativa ai casi oggi non voluti dal mercato assicurativo. Inoltre il Fondo si occuperà anche dei casi in cui il costo della polizza sia troppo alto rispetto alle capacità economiche documentate del singolo medico (ad. es un giovane ginecologo neo-specializzato dovrà affrontare una spesa annuale che si aggira intorno alle 10.000 euro per la sua polizza rc professionale).
Tale schema introduce anche l’adozione del principio del bonus-malus, tipico del ramo RCA, nelle assicurazioni rc professionali medici. Pertanto col rinnovo della polizza il medico avrà un abbassamento del premio se non ci sono stati sinistri e viceversa un aumento dello stesso se durante l’annualità trascorsa si sono verificati sinistri.
Nello stesso schema di regolamento si fa riferimento all’obbligo assicurativo in capo al Fondo di coprire anche la libera professione in regime di intramuraria, extramuraria ed in convenzione col servizio sanitario nazionale.
Il Fondo interverrà principalmente in due direzioni:
- Sosterrà i medici che in base al reddito non riescono a pagare un premio di polizza particolarmente elevato;
- Assicurerà i medici che sono rifiutati dal mercato assicurativo ad esempio per elevata frequenza sinistri.
Le condizioni di assicurazione per le polizze professionali per medici, ancora oggi contengono la clausola della disdetta per sinistro durante il periodo di assicurazione. In sostanza la Compagnia di assicurazione potrà in corso di contratto interrompere la copertura assicurativa con preavviso e rimborso del premio già pagato al netto delle imposte. Pertanto l’impossibilità di accedere ad un’adeguata polizza potrebbe sopraggiungere anche in corso di copertura assicurativa.
Massimale minimo, postuma, franchigie, scoperto
Viene disciplinato anche che il massimale minimo per una polizza rc professionale per medico dovrà essere non inferiore a € 1.000.000,00 per anno e per ciascun sinistro. Per la postuma o ultrattività delle coperture è stato stabilito che dovrà corrispondere a 10 anni dopo la cessazione definitiva dell’attività professionale (es. per pensionamento).
Lo schema prevede anche l’applicazione di franchigia nelle polizze rc professionali per medici ma tale franchigia non dovrà essere opponibile al danneggiato. Inoltre viene espressamente sottolineato che i contratti assicurazione di responsabilità professionale non dovranno avere lo scoperto.
Il suddetto fondo sarà costituito e gestito dalla Consap e che sarà amministrato con un apposito comitato di vigilanza nominato dal ministero dello sviluppo economico e della Salute.
Tali premesse costituiscono lo schema sul quale verrà emanato il futuro regolamento che potrà anche divergere in parte rispetto a quanto qui descritto.