Riforma Gelli – Bianco: la nuova responsabilità sanitaria
Modificate le modalità di richiesta e ottenimento di risarcimento del danno subito in campo medico
In seguito ad una recente riforma, la legge 24/2017 Gelli – Bianco, sono state modificate le modalità di richiesta di risarcimento in caso di responsabilità sanitaria. Tale modifica sembrerebbe incidere in maniera positiva sul diritto di risarcimento del danno del paziente. Vengono accorciate le tempistiche previste per i procedimenti di medmal. Ricordiamo che la legge è stata pubblicata il 28 febbraio 2017 ed è entrata in vigore il 01 aprile 2017.
La riforma Gelli- Bianco prevede innanzitutto l’obbligo da parte di strutture e di personale medico di dotarsi di un’assicurazione a copertura del rischio sanitario/professionale. La riforma ha modificato in maniera definita la responsabilità del personale medico. Infatti il medico che lavora in una struttura sanitaria sarà tenuto al risarcimento del danno solo per responsabilità extracontrattuale. Sarà esclusivamente la struttura sanitaria di cui il medico è dipendente o libero professionista a sostenere il rischio. Questa è tenuta in responsabilità contrattuale a sopportare il rischio nei confronti del paziente. In secondo momento la struttura stessa potrà chiedere quanto corrisposto in rivalsa al medico se sarà responsabile per colpa grave.
Mediazione Obbligatoria
La riforma Gelli-Bianco ha introdotto la mediazione obbligatoria in caso di richiesta di risarcimento danni. Come primo passo infatti, il paziente danneggiato dovrà prima di tutto procedere con la mediazione, tentando di accordarsi senza procedere direttamente al processo ordinario. Per sostenere ciò il paziente ritenuto danneggiato dovrà farsi rappresentare da un avvocato.
Azione Diretta
Con la riforma Gelli- Bianco si introduce una nuova possibilità, ovvero agire direttamente contro l’assicurazione. E’ infatti possibile in caso di errore medico o della struttura ospedaliera, che la parte danneggiata faccia causa direttamente alla Compagnia di Assicurazione. La parte lesa potrà quindi citare insieme agli assicurati, l’assicurazione e tentare di ottenere il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria. Tutto questo senza dover prima citare l’ospedale o la clinica. In questo modo i tempi del processo risulteranno meno lunghi rispetto alla procedura ordinaria.
L’Accertamento tecnico preventivo
Esiste anche un altro modo per evitare la causa ordinaria nel caso si presenti un errore medico. Tale modo prevede l’accertamento tecnico preventivo. Il tribunale potrà scegliere un consulente tecnico d’ufficio che a seguito di accertare la responsabilità sanitaria tramite perizie, dovrà constatare la veridicità del danno e l’effettiva responsabilità del medico. In questo specifico caso dovranno partecipare tutte le parti . Nel caso in cui ad esempio, l’assicurazione non si presenti, la stessa sarà successivamente condannata a pagare le spese processuali. Il procedimento prevede la presentazione di un’offerta di risarcimento del danno, che potrà essere o meno accettata. In ogni caso bisogna giungere ad un compromesso entro sei mesi dal deposito del ricorso.
Responsabilità sanitaria contrattuale ed extracontrattuale
A seguito della riforma Gelli- Bianco è stata delimitata la responsabilità sanitaria che coinvolge la struttura sanitaria rispetto al professionista. In primo luogo sono gli ospedali sia pubblici che privati, i principali responsabili dell’errore medico in quanto legati alla responsabilità contrattuale. Il medico invece è esclusivamente legato alla responsabilità extracontrattuale. In base a ciò è sempre favorevole per il danneggiato fare causa direttamente alla struttura. Infatti in tal caso (ovvero nel caso di responsabilità contrattuale) il paziente risulta maggiormente favorito.
Il danneggiato può agire fino a 10 anni, facendo riferimento alla prescrizione. Nel caso in cui, invece, il medico è strettamente legato al danno procurato, accertandone la condotta colpevole (responsabilità extracontrattuale) si può agire fino a 5 anni. Inoltre il medico, sempre se presta la sua opera in una struttura sanitaria, sarà responsabile esclusivamente in caso di colpa grave. In caso contrario – quindi colpa lieve – sarà la struttura ad assumersi eventuali responsabilità.
In definitiva il paziente danneggiato potrà agire contro la struttura con i benefici della responsabilità contrattuale, contro il medico chiamandolo per responsabilità extracontrattuale e infine potrà citare con azione diretta in giudizio l’assicurazione di questi ultimi per accorciare i tempi.